Statuto dello Sci Club Sasso Grande
I. DENOMINAZIONE E SEDE
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Art. 1 Lo Sci Club Sasso Grande, nato con l’assemblea costitutiva di mercoledì 28 febbraio 1973, con sede nel Comune di Lugano (quartiere di Sonvico), è costituito come associazione apolitica e aconfessionale regolata dal presente statuto e dagli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.
Art. 2 Il club non è affiliato a Swiss Ski o alla Federazione Sci Svizzera Italiana. Eventuali adesioni necessitano l’approvazione da parte dell’assemblea dei soci.
Art. 3 Le risorse finanziarie del club derivano dalle quote sociali, dal patrimonio dell’associazione, dalle donazioni volontarie, dai contributi G+S e/o di enti terzi e dagli eventi organizzati dal club.
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II. SCOPO
Art. 4 Lo Sci Club Sasso Grande ha come scopo la promozione e la pratica degli sport di scivolamento sulla neve. Il suo campo d’azione include:
a) promozione, insegnamento e pratica di sport sulla neve;
b) formazione di nuovi monitori per garantire la continuità del club;
c) sviluppo di un sano sentimento sportivo;
d) mantenimento di un corpo sano e di un vivo senso collegiale tra i suoi aderenti;
e) promozione del territorio, delle montagne e della natura circostante.
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III. SOCI
Art. 5 La società si compone di:
a) monitori;
b) soci attivi;
c) membri dell’organizzazione giovanile;
d) soci sostenitori.
Art. 6 Fanno parte della Società in qualità di soci attivi tutti coloro che pagano la quota sociale e partecipano attivamente alle attività proposte durante l’arco della stagione invernale e/o estiva.
Art. 7 Nell’organizzazione giovanile sono ammessi i giovani dagli 8 anni fino ai 17 anni. Anno di età tenendo conto l’anno di inizio della stagione, es.: stagione 1999/2000 si calcola 1999-8 = 1991 e nati prima e 1999-17 = 1982 e nati dopo. Spetterà al comitato valutare caso per caso ed eventualmente ammettere eccezionalmente giovani in età minore di 8 anni o superiore ai 17 anni.
Art. 8 Sono soci sostenitori coloro che pur non partecipando attivamente alle manifestazioni sociali, sostengono finanziariamente la Società versando annualmente un contributo minimo pari alla quota sociale.
Art. 9 Chiunque può fare parte dello Sci Club in qualità di socio, versando la quota sociale stabilita dall’assemblea.
Art. 10 Le dimissioni di un membro devono essere presentate per iscritto al comitato. Esse hanno effetto immediato. Tuttavia, in caso di avvenuta partecipazione ad almeno una attività della stagione in corso non liberano l’interessato dall’obbligo del pagamento della rispettiva quota sociale annuale.
Art. 11 L’esclusione di un socio dalla Società può essere decretata in modo temporale dal comitato e può avvenire per i seguenti motivi:
a) mancato pagamento della tassa sociale, malgrado il richiamo scritto; b) infrazione grave allo statuto;
c) qualora il membro si renda colpevole di atti disonesti e antisportivi nei confronti della Società.
L’esclusione di cui alla cifra a) non necessita approvazione dell'assemblea e può essere revocata se il socio fa fronte ai suoi impegni finanziari.
Nei casi b) e c) l’esclusione è definitiva. Tale esclusione dovrà comunque essere sottoposta durante la seduta annuale dell’assemblea, che potrà deliberare in merito e approvare o meno l’esclusione irrevocabile di un socio.
Art. 12 I soci dimissionari o espulsi perdono ogni diritto sul patrimonio sociale: un rimborso della tassa sociale per l’anno in corso non è concesso in nessun caso.
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IV. PERIODO AMMINISTRATIVO
Art. 13
L’attività della società va dal 1. Ottobre al 30 settembre dell’anno successivo.
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V. ORGANI DEL CLUB
Art. 14 Gli organi della Società sono:
a) l’assemblea dei soci;
b) il comitato;
c) le commissioni temporanee;
d) i revisori dei conti.
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VI. L’ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 15 L’assemblea è l’organo supremo della Società. Essa è composta da tutti i soci. I soci minorenni possono parteciparvi ma senza diritto di voto.
Art.16 L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno nei 30 giorni che seguono la fine dell’esercizio annuale.
Art.17 L’assemblea straordinaria potrà essere convocata:
a) dal comitato;
b) su domanda scritta di almeno 1/5 dei soci aventi diritto di voto.
Art.18 L’invito all’assemblea (ordinaria o straordinaria) viene comunicato dal comitato tramite posta convenzionale e/o e-mail e/o le pagine social network ufficiali dello sci club.
Art. 19 L’assemblea ordinaria può deliberare qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
Art.20 L’assemblea straordinaria può deliberare quando è presente almeno il numero dei soci che l’hanno convocata. Nel caso in cui viene convocata dal comitato, può deliberare qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
Art. 21 Le votazioni si fanno per alzata di mano.
Art. 22 Le decisioni sono prese a maggioranza semplice. A parità di voti decide quello del presidente.
Art. 23 Sono di competenza dell’assemblea dei soci:
a) l’approvazione dei rapporti annuali del comitato, dei revisori e delle commissioni;
b) la nomina e la revoca del Presidente, dei membri del comitato, delle commissioni temporanee e dei revisori;
c) l’approvazione dei conti annuali e del preventivo;
d) l’approvazione del programma di attività;
e) la nomina delle commissioni;
f) l’espulsione dei soci;
g) la modifica dello statuto;
h) lo scioglimento della Società;
i) altre decisioni in merito al buon funzionamento della Società.
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VII. IL COMITATO
Art. 24 Il comitato si compone di almeno 5 membri:
a) un presidente;
b) un vicepresidente;
c) un cassiere, che può non essere membro del comitato;
d) tre o più membri (scelti tra i soci attivi e/o sostenitori maggiorenni).
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Art. 25 Il comitato resta in carica un anno ed è rieleggibile.
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Art. 26 Il comitato può riunirsi e deliberare quando almeno la maggioranza dei membri è presente.
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Art. 27 Il comitato si occupa in particolare di:
a) preparare, convocare e dirigere le Assemblee;
b) svolgere gli affari correnti;
c) presentare all’assemblea il bilancio annuale e il preventivo;
d) eseguire e far eseguire le decisioni dell’assemblea;
e) amministrare il patrimonio della Società;
f) rappresentare la società verso terzi;
g) prendere ogni decisione che torni utile all’andamento della società;
h) svolgere il programma delle attività sotto la sua responsabilità delegandone l’organizzazione ai membri della società in modo da coinvolgerli attivamente.
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Art. 28 La firma del presidente o del vicepresidente o quella del cassiere impegna la società verso i terzi.
Art.29 Il comitato può disporre senza autorizzazione speciale dell’assemblea fino alla somma di fr. 5’000 all’anno.
VIII. COMMISSIONI TEMPORANEE
Art. 30 L’assemblea o il comitato possono nominare per determinati lavori o manifestazioni delle speciali commissioni temporanee, stabilendo nella relativa decisione le competenze e il numero dei membri.
Le commissioni temporanee si scioglieranno dopo aver svolto l’incarico ricevuto e presentato un loro rapporto scritto all’assemblea. Se l’attività di una commissione temporanea dura oltre un anno essa deve presentare un rapporto scritto intermedio all’assemblea.
IX. I REVISORI
Art. 31 I revisori dei conti sono due, sono rieleggibili e non possono far parte del comitato. Essi provvedono alla verifica dei conti, controllano il bilancio annuale e presentano il loro rapporto all’assemblea generale ordinaria dei soci.
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X. FINANZE
Art. 32 Il patrimonio sociale verrà alimentato:
a) dalle quote annuali dei soci;
b) da altri contributi (donazioni, utili di manifestazioni, ecc.).
Art. 33 Le quote sociali sono stabilite dall’assemblea.
XI. RESPONSABILITÀ
Art. 34 Il Presidente, i membri del comitato e i soci non sono tenuti a rispondere personalmente degli impegni della Società. Questi sono garantiti unicamente dal patrimonio sociale.
Art. 35 Per ciò che concerne la responsabilità civile (RC) la società deve contrarre una polizza assicurativa.
Chiunque, durante le attività sociali, si metta alla guida di veicoli di responsabilità dello sci club deve avere una polizza assicurativa che copra i danni per “guida di veicoli di terzi”, nell’ambito della loro RC privata.
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XII. MODIFICA DELLO STATUTO
Art. 36
Il presente statuto può essere modificato con l’approvazione di due terzi dei voti presenti in un’assemblea generale dei soci. Se la proposta di modifica non viene dal comitato o da una commissione temporanea appositamente incaricata, essa deve essere presentata con motivazione scritta al comitato che la sottoporrà alla prossima assemblea. Il comitato potrà portare eventuali controproposte.
XIII. SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ
Art. 37 Lo Sci club Sasso Grande potrà essere sciolto se un’assemblea ordinaria e/o straordinaria alla quale devono essere presenti almeno 3⁄4 dei soci attivi e/o sostenitori maggiorenni lo chiede con una maggioranza di 3⁄4 dei voti presenti.
Se un’assemblea convocata appositamente non raggiungesse il numero di presenze necessario, in una seconda assemblea da convocarsi al più presto entro 30 giorni dopo la prima, la decisione potrà essere presa con 3⁄4 dei voti indipendentemente dal numero dei presenti.
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Art. 38 In caso di scioglimento della Società il patrimonio sociale rimane indivisibile. Esso dovrà essere depositato in un istituto bancario con obbligo di destinarlo ad una analoga istituzione che potesse costituirsi in futuro a Sonvico e che abbia scopi analoghi alla Società prevista dal presente statuto.
Art.39 Le disposizioni statutarie relative allo scioglimento della società non possono essere modificate che per decisione della maggioranza prevista per lo scioglimento della società.
Art.40 Il presente statuto è stato approvato dall’assemblea costitutiva dello Sci Club Sasso Grande, riunitasi in data 28 febbraio 1973 nella sala del consiglio Comunale di Sonvico ed entra immediatamente in vigore. Successive modifiche sono state fatte dall’assemblea del 1974/75, 1979/80, 1989/90, 1991/92, 2003/04 e 2021/22.
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Sonvico, 14 ottobre 2021